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![]() ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI STATUTO ORGANICO (Approvato con decreto Presidenziale n.1286 del 25 Luglio 1956) N.535 - DISPOSIZIONI VARIE Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col quale sulla proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabinieri in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico - (Direzione generale personale civile e affari.(Gazzetta Ufficiale n.298, del 24 Novembre 1956) Estratto della dispensa 50° del Giornale Militare Ufficiale del 15 Dicembre 1956 REPUBBLICA ITALIANA IL Presidente DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 Febbraio 1982, n.461, col quale fu eretta in ente morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne fu approvato lo statuto organico. Visti i regi decreti 25 Agosto 1932, n.1214, e 9 Aprile 1935, n.815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici della predetta Federazione, la quale, con l'occasione, assunse la denominazione, rispettivamente di "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo": Visto lo statuto - regolamento approvato dall'ex segretario del disciolto partito Nazionale fascista e pubblicato nel foglio di disposizioni dello stesso partito n.1193-bis, in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento con quale all'ente in parola fu anche imposta la denominazione di "Legione Carabinieri d'Italia" Visto l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n704 con il quale i reparti d'arma e di specialità (Associazioni d'arma) dell'Esercito, furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora della difesa (Servizi per l'Esercito). Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1950, n.162 con quale la predetta Legione assunse la denominazione di "Associazione Nazionale del Carabiniere in congedo" e ne fu approvato il nuovo statuto organico. Visto il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il quale la presidenza dell'Associazione in parola proposto per l'Ente la nuova denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione di uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee Sezionali. Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero rese necessarie nel corso della sua approvazione. Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, del comitato Centrale dell'Associazione in base alla sopraspecificata disposizione finale-transitoria. Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed interregionali, nonché dei consiglieri nazionali non di diritto: Visto l'Art. 16 del Codice civile Udito il parere del Consiglio di stato Sulla proposta del Ministero per la difesa Decreta: Art. 1 L' "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" Art.2 Al Ministero per la difesa e devoluta l'alta sorveglianza sull' "Associazione Nazionale Carabinieri" al fine di assicurare che la sua attività e il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro per la difesa qualora ritenga che l'attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o comunque, siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultino dello statuto di cui al successivo art.3, può scegliere il Consiglio Nazionale e nominare un Commissario straordinario. Alla fine dell'esercizio finanziario previsto dal citato statuto, l'Associazione è tenuta a rendere conto al ministero della difesa (Servizi per l'Esercito) dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo. Art. 3 E' approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione Nazionale, formato da n.46 articoli, firmato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 Luglio 1956 GRONCHI Visto: il Guardasigilli: MORO TAVIANI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956. Atti del Governo, registro n. 102, foglio n.50 - Carlomagno STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Cap. I DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Art.1 L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio decreto 16 febbraio 1928, n.461, allorché denominavasi "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in Roma. Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Art. 2 L'Associazione, che è apolitica, e non persegue fini di lucro si propone i seguenti scopi: a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra esse gli appartenenti alle alte forze armate ed alle rispettive associazioni. b) tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e la memoria dei suoi eroici caduti. c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a fare degli iscritti e delle loro famiglie. d) Promuovere e partecipare- anche costituendo appositi nuclei- ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. Art.3 L'Associazione, le Sezioni e le SottoSezioni sono autorizzate ad usare la Bandiera Nazionale e la fiamma conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati n1 e 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162. L'Associazione è, altresì autorizzata ad usare il medagliere fregiato dei distintivi di tutte le ricompense dell'ordine Militare d'Italia e medaglie d'Oro al Valor militare, Civile, di Marina e d'Aeronautica, concesse all'Arma ed ai suoi appartenenti fin dalla fondazione. La bandiera ed il medaglione intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d'onore. La scorta alla Bandiera e la scorta al Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell'Associazione. Art.4 Nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in corpo, con Bandiera o Fiamma, è consentito ai soci l'uso del copricapo e del sopracolletto di panno nero con alamari, della foggia che sarà prescritta dal regolamento al presente statuto. I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n.3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162 Art. 5 I soci dell'Associazione sono: a) d'onore b) benemeriti c) effettivi d) collettivi e) familiari f) simpatizzanti Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti dell'Arma ed il vice Comandante generale dell'Arma in carica. Possono, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, di Marina e d'aeronautica, od il loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per ferite, o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare benemerenza verso l'Associazione. Con analogo provvedimento, e anche su proposta dei dirigenti periferici possono essere nominati soci benemeriti persone, enti, o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi. Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma, anche se ufficiali di altre armi, copri o servizi, ovvero cappellani. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché i circoli e le sale convegno sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri dei vari reparti dell'arma. Possono essere soci familiari gli appartenenti al nucleo familiare di coloro abbiano prestato o prestano servizio militare nell'Arma. Possono essere soci simpatizzanti, coloro che condividono i valori,lo spirito e le finalità statutarie dell'ANC. L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio Sezionale Art.6 L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni, peraltro, qualora particolari situazioni lo consiglino, il Presidente Nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione. Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio. Non possono far parte dell'Associazione coloro che: a) siano stati radiati dai ruoli dell'Arma o siano stati riformati per malattia mentale. b) abbiano riportato condanne per delitto colposo. Gli ufficiali sospesi dal grado ed i militari di qualsiasi grado sottoposti a procedimento penale per delitto doloso sono sospesi dalla qualità di socio. Art.7 Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione, evitando, in particolare manifestazioni ed atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od atteggiamenti che implicheranno sicuramente il ritiro della tessera dell'Associazione. Art. 8 1)Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle forze armate e nelle forze di polizia ad ordinamento nazionale hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno all'associazione. 2) Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali,salvo quanto disposto a successivo Art.23 Art.9 I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale.Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno ANC e la qualifica di socio. A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti compromettano l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art2 o contravvengano alle finalità stabilite dallo steso art.2 possono essere adottati i seguenti provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di lieve entità (b) sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme disciplinari e ai doveri morali dell'Associazione (c) espulsione, per infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento contrario ai principi dell'Arma, ovvero per recidividità nelle infrazioni previste dalle precedenti lettere A e B. Nelle ipotesi contemplate nelle lettere A e B dell'art.6 del presente statuto, si procede senz'altro alla radiazione. Art.10 I provvedimenti disciplinari preveduti dall'art.9 vengono adottati: a) il richiamo, direttamente dal Presidente della Sezione b) la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore regionale (o interregionale), direttamente o su proposta del coordinatore provinciale o del presidente di Sezione, nei confronti dei soci dell'area di rispettiva competenza nonchè dal Presidente Nazionale per gli iscritti alla sede centrale o in sede di ricorso. c) la rimozione,dal Presidente Nazionale,d'ufficio in caso di diretta cognizione dei motivi che la prevedono o su proposta dei responsabili delle articolazioni periferiche( sezioni;coordinatore provinciale o ispettori,sempre tramite gli ispettori). 2) ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere (b-c) deve essere acquisito il parere della commissione di disciplina di cui al successivo art.27 se la competenza è dell'Ispettore Regione e del Comitato Centrale se è competente il Presidente Nazionale. Il parere è obbligatorio ma non vincolante. 3) Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa,secondo quanto previsto dal regolamento. 4)Per i soci iscritti alla Sede Centrale dell'Associazione, i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente, sentito, per la sospensione e per l'espulsione, il comitato centrale. Il socio colpito da procedimento disciplinare entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notizia- può presentare ricorso: a) all'Ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal Presidente di sezione; b) al Presidente nazionale per quelli adottati dall'Ispettore.L'Ispettore regionale ed il Presidente Nazionale- sentiti rispettivamente la Commissione di disciplina ed il Comitato Centrale- decidono insindacabilmente. I ricorsi adottato dal Presidente della Sezione o dall'ispettore regionale (o interregionale) può presentare reclamo al Presidente Nazionale, il quale, sentito il Comitato centrale, decide insindacabilmente. I reclami dei soci scritti alla Sede centrale dell'Associazione vengono decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere del comitato centrale, qualora si tratti di richiamo, o dal Consiglio Nazionale, qualora si tratti di sospensione ed espulsione. I reclami collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in considerazione costituendo per se palese mancanza disciplinare. 7)Il giudizio relativo a tal irrecivibilità spetta, insindacabilmente al Comitato centrale, od al Consiglio Nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede centrale.8) Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di attuazione. Art.11 I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia, che deve essere notificata per iscritto, non oltre il 30 settembre di ciascun anno, al Presidente della Sezione o al Presidente dell'Associazione per gli iscritti alla sede centrale. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso della tessera e del distintivo sociale e al godimento di ogni beneficio morale, assistenziale, mutuale ed economico dell'Associazione. E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi Art.12 Il Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali vengono eletti, nel loro seno, da dodici consiglieri di cui tre supplenti, possibilmente quattro per ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali e graduati o carabinieri, prescelti dagli ispettori regionali (o interregionali) tra i soci della Sezione di Roma non facenti parte del Consiglio direttivo della Sezione stessa Art.13 Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello statuto e del regolamento. I vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta, ed essi affidati. In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituire il vice Presidente più elevato in grado o più anziano nel grado. Art.14 Il Consiglio Nazionale e costituito: 1) dal Presidente Nazionale che lo presiede 2) da due vice Presidenti 3) dagli ispettori regionali (o interregionali) 4) da sei consiglieri, di cui tre supplenti, che residueranno dopo l'elezione del Presidente Nazionale e dei due vice Presidenti nazionali, di cui al precedente art.12 5) dal segretario Nazionale che è nominato dal Presidente Nazionale fra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto. 6) Dal direttore responsabile dell'organo di stampa dell'associazione nominato dal Presidente Nazionale sentito iol comitato centrale,senza diritto al voto. Art.15 Il Consiglio Nazionale: a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e consuntivo della Sede centrale dell'Associazione b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente d) propone modifiche allo statuto ed al regolamento Il Consiglio Nazionale e convocato dal Presidente Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso all'approvazione dei bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. I componenti e il Consiglio Nazionale residenti fuori Roma potranno comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale e necessaria l'adesione di almeno la metà dei consiglieri.Per la deliberazione delle modifiche allo Statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.16 Il comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale che lo presiede, e dei due vice Presidenti nazionali, consiglieri nazionali segretario nazionale senza diritto al voto.Compito del Comitato centrale e quello di collaborare con il Presidente Nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.Assolve altresi' i compiti consultivi previsti dall'Art.10 del presente Statuto. Art.17 Il segretario Nazionale: a) amministra i beni della sede centrale dell'Associazione b) coadiuva il Presidente Nazionale c) provvede alle varie incombenze amministrative d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono poi presentati al Consiglio Nazionale per l'approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente Nazionale, sentito il comitato centrale. Art.18 Il collegio sindacale e costituito da tre membri nominati dal Comitato centrale fra i soci residenti a Roma. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art.15. Art.19 Gli ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione. Essi dovranno risiedere, possibilmente, nel capoluogo della rispettiva giurisdizione. Per regioni finitime, quando si renda opportuno, il luogo di due o più ispettori regionali, potrà essere eletto un ispettore interregionale, pure per referendum, dai Presidenti di Sezione delle regioni interessate: a) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente Nazionale da parte delle Sezioni c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento dell'Associazione d) mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le autorità militari e civili nella sede dell'ispettorato. e) eseguono per incarico e con l'autorizzazione del Presidente Nazionale, ispezioni ed inchieste f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente Nazionale In caso di indisponibilità dell'ispettore competente il Presidente Nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente qualificati. g) Per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e di controllo, gli ispettori si avvalgono di coordinatori provinciali (delegato regionale per la Valle D 'Aosta) eletti tra i soci effettivi non in servizio dai Presidenti delle sezioni della Provincia. Art.20 Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra gli appartenenti all'Arma in congedo un numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Nazionale, il quale, alla prima riunione ne informa il comitato centrale. 2) Il limite delle quindici adesioni non è applicabile alle sezioni estere. Art.21 Il Presidente di Sezione: a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali della Associazione b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci c) attua le direttive degli ispettori e facilita questi nell'assolvimento delle loro attribuzioni d) Può avvalersi di apposito comitato sezionale nominato dal consiglio e da lui presieduto,per un più efficace sviluppo dell'attività organizzativa, assistenziale sociali e culturali; e per il perseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali il Presidente di sezione- sentito il consiglio sezionale- può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie effettive,familiari o simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti. Tale gruppo assume la denominazione di “Gruppo delle Benemerite”, In occasione di manifestazioni ufficiali le “Benemerite” indossano l'uniforme sociale prevista dal regolamento di attuazione. 2) E' in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo. Il parere del consiglio è invece obbligatori o vincolante per tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio della sezione o ne implichino impegni morali. Art.22 Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il consigliere più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio seno. Art.23 a) Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, e costituito, in base al numero dei soci e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci. b)I soci delle sottosezioni possono partecipare personalmente alle assemblee Sezionali o farsi rappresentare , mediante delega scritta, da un'altro socio, non è ammessa più di una delega per singolo socio. c) L'assemblea elettorale e valida, in prima convocazione, se e presente almeno la metà del soci della Sezione, compresi quelli delle sottosezioni, in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione, in seconda convocazione e valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno due ore. d) L'assemblea elettorale è convocata dal Presidente di Sezione- o dal Commissario straordinario nell'ipotesi di cui all'Art.33- con avviso da inviarsi ai soci almeno trenta giorni prima dalla data stabilita per la riunione. e) Le candidature vanno presentate al Presidente di Sezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea elettorale.Ogni socio effettivo può proporre la propria candidatura,dichiarando di accettare l'eventuale elezione. f) Il Presidente di sezione espone all'albo le candidature pervenute e predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico e preceduti dal grado. g) L'elettore può votare per la metà più uno dei componenti dell'organo da eleggere.Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in catodi parità viene proclamato eletto il più elevato in grado o più anziano nel grado. h) qualora nessuna candidatura venisse presentata nei termini di cui sopra, l'assemblea elettorale nominerà un a commissione di tre membri per la compilazione di una lista unica, da sottoporre al voto dei soci presenti e rappresentati. i) Lo svolgimento dell'assemblea elettorale è disciplinato dal regolamento. Art.24 Il Consiglio di Sezione: a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di sentirlo c) e convocato dai suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre. Il Consiglio inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio, partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il segretario della Sezione. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione e necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Art.25 Il segretario della Sezione, che è nominato da Presidente tra i soci effettivi della Sezione: a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo della Sezione b) provvede alle varie incombenze amministrative c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del Consiglio di Sezione Art.26 Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni, stabilito dall'art.20 per la costituzione della Sezione, può costituirsi la Sottosezione , con un minimo, però, di cinque iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa e retta da un fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa parte, di diritto, del Consiglio di Sezione Art.27 Presso ogni Ispettorato regionale è costituito una commissione di disciplina composta dai tre Presidenti di sezione della Regione più elevati i grado o più anziani ne3l grado.Il più elevato i grado o, a parità di grado, il più anziano assume la Presidenza. In caso di incompatibilità, per coinvolgimento personale, l'Ispettore procede alla nomina temporanea di sostituto. Art.28 Le nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei consiglieri nazionali non di diritto debbono essere approvate del Ministro per la Difesa , sentito il parere del Comando generale dell'Arma. Le nomine degli ispettori regionali (o interregionali), dei Presidenti, vice Presidenti e consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente Nazionale. Art.29 Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate per uguale periodo. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione. Qualora nel Consiglio Nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo l'eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, e concessa facoltà al Presidente Nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di carica. Art. 30 Le cariche sociali non sono retribuite. Art.31 Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al disotto del numero minimo stabilito dall'art.20, il Presidente regionale può deliberare lo scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua trasformazione in Sottosezione. Art.32 Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti passeranno alla sede centrale dell'Associazione, in caso di trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a dipendere. Art.33 L'ispettore regionale che si renda responsabile di gravi fatti o che persista nel trascurare di assolvere le sua attribuzioni, può essere rimosso dal Presidente Nazionale, sentito il parere, da richiedere anche solo per iscritto hai componenti del consiglio Nazionale. Il Presidente ha la facoltà di rimuovere un Presidente di Sezione o di sciogliere un consiglio nazionale per comprovati gravi fatti contrari al prestigio dell'Arma, per irregolarità a carattere amministrativo o per inattività, sia in seguito a proposta dell'Ispettore regionale (o interregionale) competente che di propria iniziativa, sentito sempre l'ispettore. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale su proposta dell'Ispettore regionale (od interregionale) nominerà un Commissario straordinario, il quale provvederà ala ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un'ispettore regionale (od interregionale), nominando per sostituirlo un ispettore ad interim. In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro secondo il disposto dell'Art.29, provvede alla elezione del nuovo Presidente. Analogamente si procede in caso di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente Art.12 Art.34 L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. La sede centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli all'approvazione del consiglio nazionale entro il mese di maggio. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del bilancio consuntivo dell'Associazione. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione. Gli ispettori devono far tenere alla presidenza dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno, la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il funzionamento dei loro uffici. Art.35 Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono costituite: a) Dalla percentuale delle quote annuali dei soci delle sezioni,una parte della quale è devoluta al funzionamento degli uffici degli Ispettori Regionali e rimborso spese degli ispettori e coordinatori provinciali; b) dalle quote annuali dei soci iscritti direttamente alla sede centrale dell'Associazione, c) dalle quote volontariamente versate dai militari in servizio; d) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni e) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal Presidente nazionale f) dalla rendità dei fondi assistenziali. Art.36 Le entrate degli ispettori regionali sono costituite: a) dalle somme assegnate dalla Presidenza Nazionale per lo svolgimento delle funzioni loro devolute; b) dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni ispettorato regionale Art.37 Le entrare delle Sezioni sono costituite: a) dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come previsto dalla lettera b) dell'Art.35 b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati, anno per anno, in aggiunta alle quote annuali; c) dagli eventuali contributi volontari dei soci d) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale e) dalla rendita del fondo sezionale, Art.38 La misura delle quote previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 35 e della lettere a) dell'Art. 37 e annualmente stabilita dal Consiglio nazionale, quella di cui alla lettera a) dell' articolo 35. La misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi. Art.39 Il regolamento per l'esecuzione del presente Statuto viene redatto dalla Presidenza Nazionale e sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale.Si da mandato al Presidente Nazionale di procedere al deposito del presente Statuto negli atti di un Notaio a sua scelta,nonché di attivare le pratiche per l'iscrizione dell'Associazione nel registro delle persone giuridiche presso l'ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Roma. VISTO: D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL MINISTRO PER LA DIFESA : TAVIANI VARIANTI: Deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27.Aprile 2006, e 02 Ottobre 2007-f.n.8/4303 in data 30 Gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA-Ufficio legislativo-iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'Art.2 del D.P.R. 10 Febbraio 2000 n.361 con protocollo n.33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 Maggio 2007 della Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo.
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